Convenzione

Art. 54

Repressione dei reati commessi a bordo

In vigore dal 18 ago 2004
Repressione dei reati commessi a bordo Fatte salve le disposizioni di qualsiasi accordo marittimo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Moldova, le autorità giudiziarie dello Stato di residenza non possono esercitare la propria giurisdizione sia a terra, sia a bordo di una nave dello Stato d'invio, riguardo a reati commessi a bordo, ad eccezione di: a) reati commessi da o ai danni di un cittadino dello Stato di residenza, oppure da o ai danni di una persona che non sia il comandante o un membro dell'equipaggio; b) reati che compromettono la tranquillità o la sicurezza del porto o che sono puniti dalla legislazione dello Stato di residenza in materia di sicurezza dello Stato, di sanità pubblica, d'immigrazione ed in particolare per quanto riguarda l'immigrazione irregolare, di salvaguardia della vita umana in mare, di dogana o di inquinamento delle acque; c) reati punibili, ai sensi della legislazione dello Stato di residenza, con una pena restrittiva della libertà la cui durata minima è di cinque anni. Negli altri casi le Autorità suddette possono intervenire solo su richiesta o con il consenso del funzionario consolare; d) reati in materia di traffico illecito di armi, di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-54

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Repressione dei reati commessi a bordo (Art. 54 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo