Convenzione

Art. 62

Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo

In vigore dal 18 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo - Lo Stato d'invio può, previa notifica allo Stato di residenza, incaricare un Ufficio consolare istituito in quest'ultimo Stato di esercitare funzioni consolari in un terzo Stato a meno che lo Stato di residenza non vi si opponga.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-62

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Esercizio di funzioni consolari in uno Stato terzo (Art. 62 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo