Convenzione

Art. 59

Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari

In vigore dal 18 ago 2004
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari - I funzionari consolari sono altresì autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che: a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza; b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informati e non si oppongano a tale esercizio.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-59

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