Convenzione
Art. 59
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari
In vigore dal 18 ago 2004
Autorizzazione all'esercizio di altre funzioni consolari
- I funzionari consolari sono altresì autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:
a) essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
b) le Autorità dello Stato di residenza ne siano informati e non si oppongano a tale esercizio.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-59