Convenzione

Art. 55

Giurisdizione a bordo della nave

In vigore dal 18 ago 2004
Giurisdizione a bordo della nave 1 - Le Autorità dello Stato di residenza non possono intervenire in alcuna questione relativa alla gestione interna della nave se non su richiesta o con il consenso del Capo dell'Ufficio consolare, o, in caso di impedimento di quest'ultimo, su richiesta o con il consenso del comandante della nave. 2 - Le Autorità dello Stato di residenza, a meno che il Comandante o il Capo dell'Ufficio consolare lo richiedano o vi consentano, non possono intervenire su qualsiasi vertenza avvenuta a bordo della nave, salvo che sia necessario per il mantenimento della tranquillità e dell'ordine o nell'interesse della sanità o della sicurezza pubblica a terra o nel porto, o per reprimere i disordini in cui siano coinvolte persone estranee all'equipaggio. 3 - Se, ai fini di esercitare i diritti di cui all' della presente Convenzione, le Autorità dello Stato di residenza intendono procedere all'arresto o all'interrogatorio di una persona che si trova a bordo o al sequestro della nave o di tutto o parte del carico o ad un'inchiesta ufficiale a bordo, dette Autorità dovranno avvisare il funzionario consolare competente, affinché questi possa assistere alle visite, alle investigazioni, ai sequestri o agli arresti. Il comandante o un altro ufficiale che agisce per suo conto, hanno il diritto di informare il funzionario consolare competente, in modo da permettere a tale funzionario o al suo rappresentante di assistere a queste visite, inchieste, sequestri o arresti. Se il funzionario consolare non è presente o non è rappresentate, egli deve ricevere dalle Autorità dello Stato di residenza tutte le informazioni sui fatti in questione. Analoga procedura deve essere seguita nel caso in cui il comandante oppure i membri dell'equipaggio siano stati richiesti di fare dichiarazioni dalle locali Autorità giudiziarie ed amministrative. Tuttavia, in caso di flagranza di reato, le Autorità dello Stato di residenza informeranno per iscritto il funzionario consolare dei provvedimenti d'urgenza che hanno dovuto essere adottati. 4 - Le disposizioni del presente articolo non sono applicabili nè alle ispezioni ordinarie riguardanti la dogana, la sanità pubblica, l'ammissione degli stranieri ed il controllo dei certificati internazionali di sicurezza, nè al sequestro della nave o del carico in virtù di procedimenti civili o commerciali dinanzi alle Autorità giudiziarie dello Stato di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-55

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