Convenzione
Art. 63
Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunità
In vigore dal 18 ago 2004
Disposizioni generali sulle agevolazioni, privilegi e immunità
1 - Gli della presente Convenzione si applicano all'Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario, inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali Uffici consolari sono regolate dagli articoli, 64, 65, 66 e 67 della presente Convenzione.
2 - Gli comma 3, 23, 30 e 31 si applicano ai funzionari consolari onorari. Inoltre le agevolazioni, i privilegi e le immunità di tali funzionari consolari vengono disciplinati dagli articoli, 68, 69, 70, 71 e 72.
3 - I privilegi e le immunità previsti dalla presente Convenzione non sono concessi ai membri della famiglia di un funzionario consolare onorario o di un impiegato di un Ufficio consolare diretto da un funzionario consolare onorario.
4 - Le trasmissioni di valigie consolari tra due Uffici consolari situati in Stati diversi e diretti da funzionari consorati onorari è ammesso soltanto con il consenso di questi due Stati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-63