Art. 61 · Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi
Convenzione

Art. 61

61 / 76

Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi

In vigore dal 18 ago 2004
Esercizio di funzioni consolari per conto di Stati terzi 1 - Previa notifica allo Stato di residenza ed a meno che esso non vi si opponga, l'Ufficio consolare dello Stato d'invio può esercitare funzioni consolari nello Stato di residenza per conto di uno Stato terzo. 2 - In base alla presente Convenzione i funzionari consolari della Repubblica Italiana possono esercitare nel territorio della Repubblica di Moldova funzioni consolati a favore dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione Europea che non abbiano uffici consolari nella circoscrizione di competenza di detti funzionari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-61