Convenzione

Art. 70

Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza

In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza I funzionari consolati onorari, ad eccezione di quelli che esercitano a carattere lucrativo un'attività professionale o commerciale nello Stato di residenza, sono esenti da ogni obbligo previsto dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza in materia di registrazione degli stranieri e di permesso di residenza.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-70

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Esenzione dalla registrazione degli stranieri e dal permesso di residenza (Art. 70 Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Moldova, fatta a Roma il 23 febbraio 2000.) — Testo vigente | Portale Normativo