Convenzione
Art. 72
Esenzione dai servizi personali
In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione dai servizi personali
Lo Stato di residenza esenta i funzionari consolari onorari dai servizi personali e da tutti i pubblici servizi di qualunque natura essi siano, e dagli obblighi militari quali quelli connessi con il servizio obbligatorio, contribuzioni militari ed acquartieramento presso privati.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-72