Convenzione
Art. 71
Esenzione fiscale
In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione fiscale
1 - Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
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Prourn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-71