Art. 71 · Esenzione fiscale
Convenzione

Art. 71

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Esenzione fiscale

In vigore dal 18 ago 2004
Esenzione fiscale 1 - Il funzionario consolare onorario è esente da ogni tassa ed imposta sulla remunerazione e sugli emolumenti che riceve dallo Stato d'invio in relazione all'esercizio delle funzioni consolari.
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-71