Convenzione

Art. 77

Ratifica, durata e denuncia della Convenzione

In vigore dal 18 ago 2004
Ratifica, durata e denuncia della Convenzione 1 - La presente Convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potrà denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica è stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potrà proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'integrazione di uno o più articoli della presente Convenzione. La modifica, il completamento o l'integrazione saranno oggetto di un Protocollo che farà parte integrante della presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli. Fatta a Roma il 23 febbraio 2000 In due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese. Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212#art-c-77

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