Protocollo 5Titolo VIII

Art. 5

Comunicazione/Notifica

In vigore dal 28 gen 2004
Comunicazione/Notifica Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, conformemente alle proprie disposizioni giuridiche o normative, prende tutte le misure necessarie per - fornire tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nell'ambito di applicazione del presente protocollo a un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-5-2

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