Protocollo 4›Titolo VIII
Art. 40
Merci in transito o in deposito
In vigore dal 28 gen 2004
Merci in transito o in deposito
Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in transito nel territorio della Comunità o dell'Egitto oppure in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca, a condizione che vengano presentati - entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data - alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR. 1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulta che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-40