Protocollo 4›Titolo VII
Art. 36
Applicazione del protocollo
In vigore dal 28 gen 2004
Applicazione del protocollo
1. L'espressione "la Comunità" utilizzata nell' non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Egitto importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese. L'Egitto riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dalla Comunità e originari della Comunità.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-36