Protocollo 5›Titolo VIII
Art. 1
Definizioni
In vigore dal 28 gen 2004
PROTOCOLLO N. 5
RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE NEL
SETTORE DOGANALE
Definizioni
Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni:
a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o normative
applicabili sul territorio delle Parti che disciplinano
l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonché
l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura
doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
b) "autorità richiedente": l'autorità amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che presenta una domanda di
assistenza in base al presente protocollo;
c) "autorità interpellata": l'autorità amministrativa competente
all'uopo designata da una Parte, che riceve una domanda di
assistenza in materia doganale in base al presente protocollo;
d) "dati a carattere personale": qualsiasi informazione relativa a
una persona fisica identificata o identificabile.
e) "operazione che viola la legislazione doganale": tutte le
violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-1-3