Protocollo 4›Titolo VII
Art. 37
Condizioni particolari
In vigore dal 28 gen 2004
Condizioni particolari
1. Purchè siano stati trasportati direttamente conformemente alle disposizioni dell', si considerano:
1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasfor- mazioni sufficienti ai sensi dell' del presente proto- collo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari dell'Egitto o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di
lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavorazioni o tras- formazioni insufficienti di cui all', paragrafo 1.
2) prodotti originari dell'Egitto:
a) i prodotti interamente ottenuti in Egitto;
b) i prodotti ottenuti in Egitto nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione
i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o tras-
formazioni sufficienti ai sensi dell' del presente
protocollo, oppure
ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o della
Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle lavo- razioni o trasformazioni insufficienti di cui all',
paragrafo 1.
2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Egitto" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione su fattura.
Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulle dichiarazioni su fattura.
4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-37