Protocollo 5Titolo VIII

Art. 7

Adempimento delle domande

In vigore dal 28 gen 2004
Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa Parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità cui è stata rivolta la domanda dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente 2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni giuridiche o normative della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorità interpellata o di un'altra autorità in conformità del paragrafo 1, le informazioni sulle operazioni contrarie o potenzialmente contrarie alla legislazione doganale che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, presenziare alle indagini condotte nel territorio di quest'ultima.
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urn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-7-2

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Adempimento delle domande (Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunita europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba d'Egitto, dall'altra, con cinque Protocolli, Allegati, Dichiarazioni e Atto finale, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2001.) — Testo vigente | Portale Normativo