Protocollo 5›Titolo VIII
Art. 11
Esperti e testimoni
In vigore dal 28 gen 2004
Esperti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a
comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in
qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o
amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e
produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano
occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve
essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o
amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale
causa e a quale titolo sarà ascoltato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-12-29;382#art-p-11-2