Protocollo 5Titolo VIII

Art. 10

Scambi di informazioni e riservatezza

In vigore dal 28 gen 2004
Scambi di informazioni e riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate sia dalle leggi pertinenti applicabili sul territorio della Parte che le ha ricevute che dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie. 2. Gli scambi di dati personali possono avvenire solo se la Parte che li riceve s'impegna a tutelarli in misura perlomeno equivalente a quella applicabile a questo caso specifico sul territorio della Parte che può fornire i dati. A tal fine, le Parti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente le disposizioni giuridiche in vigore negli Stati membri della Comunità. 3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai suoi obiettivi. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata. 4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.
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