Accordo

Art. 17

In vigore dal 30 nov 2003
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Albania e di quelli albanesi in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo