Accordo
Art. 16
In vigore dal 30 nov 2003
In deroga alle disposizioni precedenti del presente Accordo possono essere ammessi annualmente al beneficio della coproduzione bipartita, film realizzati in ciascuno dei due Paesi che rispondano alle seguenti condizioni:
a) Avere una qualità tecnica e un valore artistico spettacolare tali da presentare un indiscusso interesse per il cinema europeo; queste caratteristiche dovranno essere riconosciute dalle Autorità competenti dei due Paesi.
b) Avere un costo uguale o superiore a 1,2 miliardi di (lire o l'equivalente in Lek albanesi).
c) Comportare una partecipazione minoritaria del 20% (venti per cento), che potrà essere lintitata all'ambito finanziario, in conformità al contratto di coproduzione; nel caso che il preventivo di costo del film sia superiore a 2,4 miliardi di lire italiane o l'equivalente in Lek albanesi, l'apporto minoritario può essere ridotto sino a non meno del 10% (dieci per cento); eccezionalmente le Autorità competenti potranno approvare percentuali di partecipazione finanziaria superiore al 20 % (venti per cento).
d) Avere le condizioni fissate per la concessione della nazionalità dalla legislazione vigente del Paese maggioritario. In ogni caso la partecipazione degli interpreti del Paese maggioritario può essere limitata alla sola maggioranza degli interpreti secondari.
e) Includere nel contratto di coproduzione disposizioni relative alla distribuzione degli incassi.
Il beneficio della coproduzione bilaterale sarà concesso soltanto ad ogni opera previa autorizzazione, concessa caso per caso, dalle Autorità italiane e albanesi competenti.
In ogni caso nel computo globale delle coproduzioni finanziarie dovrà aversi un numero uguale di film con partecipazione maggioritaria italiana e di film con partecipazione maggioritaria albanese, gli apporti finanziari effettuati da una parte e dall'altra dovendo essere equilibrati; ai fini del suddetto equilibrio potrà tenersi conto di quanto disposto nel secondo paragrafo del precedente del presente Accordo.
Se nel corso di due anni, il numero di film rispondenti alle condizioni sopra enunciate viene raggiunto, la Commissione mista di cui all' si riunirà allo scopo di esaminare se l'equilibrio finanziario è rispettato e determinare se altre opere cinematografiche possono essere ammesse al beneficio della coproduzione.
Nel caso in cui la riunione della Commissione mista non possa tenersi, le Autorità competenti potranno ammettere al beneficio della coproduzione finanziaria, a condizione di reciprocità, caso per caso, film che soddisfino tutte le condizioni suindicate.
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