Accordo
Art. 20
In vigore dal 30 nov 2003
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure
interne previste per la ratifica.
Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato
tacitamente per periodi successivi di identica durata.
Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre
mesi dalla data della notifica.
La risoluzione anticipata nel presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate
durante la sua validità.
In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a: Tirana il 10/5/2003,
in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e albanese,
entrambi testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA Dl ALBANIA
L'Ambasciatore d'Italia Il Ministro della Cultura, Gioventù
MARIO BOVA e Sport
AGRONTATO
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-20