Accordo

Art. 20

In vigore dal 30 nov 2003
Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne previste per la ratifica. Il presente Accordo avrà durata biennale e sarà rinnovato tacitamente per periodi successivi di identica durata. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Accordo mediante notifica scritta all'altra Parte, per via diplomatica, della sua intenzione di denunciarlo. La denuncia avrà effetto trascorsi tre mesi dalla data della notifica. La risoluzione anticipata nel presente Accordo non avrà effetto sulla conclusione delle coproduzioni che siano state approvate durante la sua validità. In fede di che, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a: Tirana il 10/5/2003, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e albanese, entrambi testi facenti egualmente fede. PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA Dl ALBANIA L'Ambasciatore d'Italia Il Ministro della Cultura, Gioventù MARIO BOVA e Sport AGRONTATO Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-20

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