Accordo

Art. 19

In vigore dal 30 nov 2003
Le disposizioni contenute nel presente Accordo non pregiudicano gli obblighi internazionali delle Parti Contraenti, inclusi, per quanto riguarda la Repubblica Italiana, gli obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione Europea.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-19

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