Accordo

Art. 13

In vigore dal 30 nov 2003
Nel caso in cui un film realizzato in coproduzione venga esportato in un Paese nel quale le importazioni di opere cinematografiche siano contingentate: a) Il film viene, di regola, aggiunto al contingente del Paese che ha una partecipazione maggioritaria. b) Nel caso di film per i quali vi è una pari partecipazione dei due Paesi, l'opera contingentata sarà assegnata al contingente del Paese che ha le migliori condizioni di esportazione. c) In caso di difficoltà, il film sarà assegnato al contingente del Paese di origine del produttore. d) Se uno dei Paesi coproduttori ha la possibilità di libera importazione dei suoi film nel Paese importatore, i film coprodotti, come quelli nazionali, beneficeranno di pieno diritto di tale possibilità.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-13

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