Accordo
Art. 8
In vigore dal 30 nov 2003
Nel caso di coproduzioni multilaterali, la partecipazione più bassa non potrà essere inferiore al 10% (dieci per cento), e la più elevata non potrà eccedere il 70% (settanta per cento) del costo totale.
Le condizioni di ammissione delle opere cinematografiche dovranno essere esaminate caso per caso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-8