Accordo

Art. 12

In vigore dal 30 nov 2003
Le clausole contrattuali che prevedono la ripartizione tra i coproduttori di qualsiasi tipo di provento e dei territori saranno subordinate all'approvazione delle Autorità competenti dei due Paesi. Questa ripartizione deve, in linea di massima, essere proporzionale agli apporti rispettivi dei coproduttori.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-12

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