Accordo

Art. 9

In vigore dal 30 nov 2003
Un giusto equilibrio deve essere osservato tanto per quanto riguarda la partecipazione del personale creativo, artistico e tecnico che per quanto concerne i mezzi finanziari e tecnici dei due Paesi (teatri di posa e laboratori). Ai fini dell'equilibrio finanziario e del numero dei film potranno essere presi in considerazione i film nazionali italiani e albanesi distribuiti e/o diffusi in Italia e in Albania che abbiano ottenuto un minimo garantito da parte del distributore e/o un preacquisto da parte di un canale televisivo. La Commissione mista prevista dall' del presente Accordo esaminerà il rispetto di questo equilibrio e, in caso contrario, adotterà le misure ritenute necessarie per ristabilirlo.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002. — Testo vigente | Portale Normativo