Accordo

Art. 11

In vigore dal 30 nov 2003
Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 10 maggio 2002. — Testo vigente | Portale Normativo