Art. 11
Accordo

Art. 11

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In vigore dal 30 nov 2003
Nel rispetto della propria legislazione e regolamentazione, ciascuna delle due Parti contraenti faciliterà l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio del personale tecnico e artistico dell'altra Parte Nello stesso modo, autorizzerà l'importazione temporanea e la riesportazione del materiale necessario alla produzione dei film realizzati nell'ambito del presente Accordo e faciliterà l'ingresso e il soggiorno nel proprio Paese del personale addetto alla produzione.
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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-11