Art. 17
Accordo

Art. 17

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In vigore dal 30 nov 2003
L'importazione, la distribuzione e la proiezione dei film italiani in Albania e di quelli albanesi in Italia non saranno subordinati a nessuna restrizione, salvo quelle stabilite dalla legislazione e regolamentazione in vigore in ciascuno dei due Paesi. Ugualmente, le Parti Contraenti riaffermano la loro volontà di favorire e sviluppare con tutti i mezzi la diffusione in ciascun Paese dei film dell'altro Paese.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:2003-11-06;338#art-a-17