Accordo
Art. 9
In vigore dal 13 lug 2003
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Le due Parti promuoveranno la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema attraverso lo scambio di artisti e la reciproca partecipazione a festival, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo.
Le Parti favoriranno lo scambio di informazioni ed esperienze nel campo della protezione, conservazione e restauro dei beni culturali e ambientali e si scambieranno periodicamente mostre ad alto livello, rappresentative del rispettivo patrimonio artistico, culturale a paesaggistico.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-9