Accordo

Art. 4

In vigore dal 13 lug 2003
. Le due Parti si impegnano a promuovere - attraverso lo scambio di documentazione e di esperti - lo studio comparato dei rispettivi sistemi universitari e dei relativi programmi. In tale contesto, sarà verificata la possibilità di concordare - attraverso un Gruppo Tecnico Misto - un documento orientativo o una raccomandazione, che formuli - per le rispettive autorità competenti nelle decisioni sul riconoscimento dei titoli di studio esteri - criteri di corretta valutazione comparativa dei titoli di studio italiani e palestinesi, nonché, eveutualmente, una tabella dei livelli formativi corrispondenti.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-4

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