Accordo
Art. 7
In vigore dal 13 lug 2003
.
Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturaii e Istituzioni scolastiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-7