Accordo

Art. 7

In vigore dal 13 lug 2003
. Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturaii e Istituzioni scolastiche.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-7

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Art. 7 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000. — Testo vigente | Portale Normativo