Art. 7
Accordo

Art. 7

7 / 23
In vigore dal 13 lug 2003
. Ciascuna delle due Parti favorirà sul proprio territorio, di comune accordo e nella misura delle proprie disponibilità, l'attività di Istituzioni culturali quali Istituti di Cultura e Associazioni culturaii e Istituzioni scolastiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-7