Accordo
Art. 5
In vigore dal 13 lug 2003
.
Le due Parti favoriranno la collaborazione nel campo dell'istruzione, anche attraverso lo scanbio di esperti ed altre iniziative che saranno concordate per le vie diplomatiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-5