Accordo
Art. 8
In vigore dal 13 lug 2003
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Le due Parti, ciascuna nei limiti delle proprie disponibilità, offriranno borse di studio a studenti universitari e laureati dell'altra Parte per seguire studi, compiere ricerche e frequentare corsi a livello universitario e post-universitario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-8