Accordo

Art. 13

In vigore dal 13 lug 2003
. Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturati, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore arrtistico.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-13

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Art. 13 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorita' nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000. — Testo vigente | Portale Normativo