Art. 13
Accordo

Art. 13

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In vigore dal 13 lug 2003
. Le due Parti si impegnano a collaborate al fine di impedire e reprimere il traffico illegale di opere d'arte, beni culturati, mezzi audiovisivi, beni soggetti a protezione secondo la legislazione sulla proprietà intellettuale, documenti ed altri oggetti di valore arrtistico.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-13