Accordo
Art. 12
In vigore dal 13 lug 2003
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Le due Parti favoriranno la collaborazione in campo archeologico attraverso lo scambio di informazioni ed esperienze, l'invio di esperti nel campo della conservazione, della valorizzazione a del recupero del patrimonio archeologico ed artistico in grado di utitizzare tecnologie avanzate.
Favoriranno inoltre lo scambio di informazioni ed esperienze nel settore della salvaguardia integrata dei siti archeologici nel loro contesto ambientale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;169#art-a-12