Accordo
Art. 9
In vigore dal 8 lug 2003
Le Amministrazioni doganali:
a) si prestano mutua assistenza per applicare misure conservative o avviare procedimenti, compresi il sequestro, il blocco e la confisca dei beni;
b) liquidano i beni, prodotti o strumenti confiscati in seguito all'assistenza fornita nel quadro del presente Accordo, in conformità alle disposizioni legislative ed amministrative della Parte Contraente che esercita il controllo di questi beni, prodotti o strumenti.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-9