Accordo

Art. 11

In vigore dal 8 lug 2003
1. Su richiesta di una Parte Contraente, l'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente autorizza, quando possibile, i propri agenti a deporre, in qualità di testimoni od esperti, nei procedimenti giudiziari o amministrativi relativi ad infrazioni doganali perseguite nel territorio dell'altra Parte Contraente ed a produrre oggetti, atti ed altri documenti, o copie autenticate degli stessi, necessari per i procedimenti. 2. La richiesta di comparizione precisa, in particolare, in quale causa ed in quale qualità l'agente dovrà deporre. 3. L'Amministrazione doganale della Parte Contraente che accetta la richiesta precisa, se del caso, nell'autorizzazione che essa rilascia, i limiti entro i quali i propri agenti dovranno mantenere la loro deposizione.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-11

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Art. 11 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998. — Testo vigente | Portale Normativo