Accordo
Art. 13
In vigore dal 8 lug 2003
1. Se l'Amministrazione doganale adita non detiene i documenti o le informazioni richiesti, essa deve conformemente alle proprie disposizioni legislative e amministrative nazionali:
a) avviare indagini per procurarsi quei documenti o quelle informazioni, oppure
b) trasmettere rapidamente la richiesta all'autorità competente, oppure
c) indicare all'Amministrazione doganale dell'altra Parte Contraente quali sono le autorità competenti in materia.
2. Ogni indagine iniziata conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Articolo può comportare la registrazione delle deposizioni rilasciate dalle persone alle quali vengono richieste informazioni in relazione ad una infrazione doganale nonché quelle rilasciate da testimoni ed esperti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-13