Accordo
Art. 16
In vigore dal 8 lug 2003
Allorquando dei dati personali vengano forniti in conformità al presente Accordo, le Parti Contraenti assicurano loro un livello di protezione almeno equivalente a quello che scaturisce dall'attuazione dei principi enunciati nell'Allegato al presente Accordo e che costituisce parte integrante di quest'ultimo.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-16