Accordo

Art. 19

In vigore dal 8 lug 2003
1. Le Amministrazioni doganali dispongono affinché i funzionari dei loro servizi incaricati d'individuare o di perseguire le infrazioni doganali siano in contatto personale e diretto. 2. Le Amministrazioni doganali fissano delle disposizioni dettagliate per agevolare l'applicazione di quest'Accordo. 3. Viene creata una Commissione mista italo-albanese composta dai Direttori Generali delle Dogane delle due Parti Contraenti o dai loro rappresentanti, assistiti da esperti, che si riunirà, quando se ne ravvisi la necessità previa richiesta dell'una o dell'altra Amministrazione, per seguire l'evoluzione del presente Accordo nonché per ricercare soluzioni agli eventuali problemi che dovessero sorgere. 4. Le dispute per le quali non vengano trovate soluzioni amichevoli sono regolate per via diplomatica.
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-19

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Art. 19 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998. — Testo vigente | Portale Normativo