Accordo
Art. 22
In vigore dal 8 lug 2003
Il presente Accordo è concluso per una durata illimitata, ma ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento per via diplomatica.
La denuncia avrà effetto tre mesi dopo la sua notifica all'altra Parte Contraente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-22