Accordo

Art. 23

In vigore dal 8 lug 2003
Su richiesta o alla scadenza di un termine di cinque anni dalla data d'entrata in vigore del presento Accordo, le Parti Contraenti si riuniscono al fine di esaminano, salvo se esse si notifichino l'un l'altra per iscritto che quest'esame è inutile. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Tirana, il 12 marzo 1998, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Albanese ed Inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo inglese. PER IL GOVERNO PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA DELLA REPUBBLICA D'ALBANIA Parte di provvedimento in formato grafico
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urn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-23

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Art. 23 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, con Allegato, fatto a Tirana il 12 marzo 1998. — Testo vigente | Portale Normativo