Accordo
Art. 10
In vigore dal 8 lug 2003
1. I documenti in originale vengono richiesti soltanto quando le copie conformi sono ritenute insufficienti e sono restituiti non appena possibile; i relativi diritti dell'Amministrazione doganale adita e dei terzi restano impregiudicati.
2. I documenti e le informazioni da scambiarsi in conformità al presente Accordo sono accompagnati da tutte le indicazioni utili che ne permettono il relativo utilizzo ed interpretazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-10