Accordo
Art. 5
In vigore dal 8 lug 2003
Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita, in particolare, fornisce alla Amministrazione doganale richiedente ogni informazione su:
a) la regolarità dell'esportazione, dal territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci importate nel territorio doganale della Parte Contraente richiedente;
b) la regolarità dell'importazione nel territorio doganale della Parte Contraente adita, delle merci esportate dal territorio doganale della Parte Contraente richiedente, ed il regime doganale nel quale le merci sono state eventualmente collocate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-5