Accordo
Art. 1
In vigore dal 8 lug 2003
ACCORDO
DI
MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, LA
RICERCA E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI TRA IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA D'ALBANIA
Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica d'Albania, di seguito denominati Parti Contraenti,
Considerando che le infrazioni alla legislazione doganale pregiudicano i loro rispettivi interessi economici, fiscali, commerciali, sociali, culturali, industriali ed agricoli;
Convinti che la lotta contro tali infrazioni potrebbe esser resa più efficace dalla stretta cooperazione tra le loro Amministrazioni doganali;
Considerando che è importante assicurare la esatta determinazione dei dazi e delle altre tasse riscosse all'importazione o all'esportazione e la precisa applicazione delle misure di divieto, restrizione e controllo, queste ultime comprendenti anche quelle sul rispetto della normativa sulla contraffazione delle merci e dei marchi di fabbrica;
Considerando che il traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope rappresenta un pericolo per la salute pubblica e per la società;
Tenuto conto della Convenzione delle Nazioni Unite relativa alla lotta al traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope del 20 dicembre 1988, comprese quelle elencate negli allegati alla citata Convenzione e successive modifiche ed integrazioni e senza pregiudizio degli emendamenti che potrebbero essere apportati dal Gruppo di Lavoro congiunto per l'applicazione;
Tenuto conto degli strumenti del Consiglio di Cooperazione Doganale, in particolare della Raccomandazione sulla Mutua Assistenza Amministrativa del 5 dicembre 1953;
hanno convenuto quanto segue:
Ai fini del presente Accordo si intende per:
a) "legislazione doganale", l'insieme delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili dalle due Amministrazioni doganali e relative:
- all'importazione, all'esportazione, al transito ed al deposito delle merci e dei capitali, ivi compresi i mezzi di pagamento;
- alla riscossione, alla garanzia ed alla restituzione di diritti e tasse all'importazione e all'esportazione;
- alle misure di divieto, restrizione e controllo incluse le disposizioni sul controllo dei cambi;
- alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope;
b) "Amministrazioni doganali". l'Amministrazione doganale italiana ivi compresa la Guardia di Finanza, per la Repubblica italiana, e l'Amministrazione doganale della Repubblica d'Albania per la Repubblica d'Albania, competenti per l'applicazione delle disposizioni previste alla precedente lettera a);
c) "infrazione doganale", ogni violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale;
d) "dazi e tasse all'importazione e all'esportazione", i dazi doganali e tutti gli altri diritti, tasse e canoni o imposizioni varie, gravanti sulle merci, che vengono percepiti all'importazione e all'esportazione ivi compresi, per la Repubblica Italiana, i dazi e le tasse all'importazione o all'esportazione istituiti dai competenti organi dell'Unione Europea;
e) "persona", ogni persona fisica o giuridica;
f) "dati personali", ogni informazione riferita ad un individuo identificato o identificabile;
g) "stupefacenti e sostanze psicotrope" tutti i prodotti elencati nella Convenzione di Vienna del 20 dicembre 1988, compresi quelli di ad agli allegati alla citata Convenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-1