Accordo
Art. 6
In vigore dal 8 lug 2003
Le Amministrazioni doganali delle Parti Contraenti si comunicano, su domanda e, all'occorrenza, previa indagine, nel quadro delle disposizioni legislative e regolamentari, ogni informazione che permetta di assicurare l'esatta percezione di dazi e tasse doganali, in particolare quelle per agevolare: of=3;
a) la determinazione del valore in dogana, della classificazione tariffaria e dell'origine delle merci;
b) l'applicazione delle disposizioni concernenti i divieti, le restrizioni ed i controlli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:2003-06-18;160#art-a-6